ConvenzioneTitolo V

Art. 24

In vigore dal 21 ago 1977
. Ai sensi della presente Convenzione: (a) per "infrazione stradale" s'intende qualunque infrazione elencata nella lista "Fondo comune d'infrazioni stradali" allegata alla presente Convenzione; (b) per "Stato d'infrazione" s'intende lo Stato parte della presente Convenzione sul territorio del quale è stata commessa una infrazione stradale; (c) per "Stato di residenza" s'intende lo Stato parte della presente Convenzione nel quale risiede abitualmente l'autore dell'infrazione stradale; (d) per "norme di circolazione" s'intende qualunque disciplina che regoli una delle voci dal n. 4 al n. 7 dell'Allegato I alla presente Convenzione denominata "Fondo comune di infrazioni stradali"; (e) per "giudizio" s'intende ogni decisione emanata dalle autorità giudiziarie, ivi comprese le ordinanze penali e le multe di conciliazione; (f) per "decisione amministrativa" s'intende ogni decisione pronunciata in alcuni Stati dalle autorità amministrative abilitate ad applicare le sanzioni previste dalla legge per la repressione di alcune categorie di infrazioni stradali.
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