ConvenzioneTitolo V

Art. 27

In vigore dal 21 ago 1977
. 1. Se due o più Parti contraenti stabiliscono le loro relazioni sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare di reciprocità, esse avranno la facoltà di regolare i loro rapporti reciproci in materia basandosi esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti che verrebbero così ad escludere dalle loro relazioni reciproche l'applicazione della presente Convenzione, in conformità alle disposizioni del presente articolo, invieranno a tal fine una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-27

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