Convenzione›Titolo V
Art. 31
In vigore dal 21 ago 1977
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1. Ciascuna Parte contraente può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali viene applicata la presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio indicato nella sua dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale essa è autorizzata ad assumere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata, per quanto concerne il territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall' della presente Convenzione.
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