Convenzione›Titolo V
Art. 32
In vigore dal 21 ago 1977
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1. Ciascuna Parte contraente può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare di volersi avvalere di una o più riserve che figurano all'Allegato II della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte contraente può ritirare, in tutto o in parte, una riserva da essa formulata in virtù del precedente paragrafo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto dalla data della sua ricezione.
3. La Parte contraente che ha formulato una riserva relativa ad una disposizione della presente Convenzione non può pretendere l'applicazione di detta disposizione da parte di un'altra Parte contraente;
tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere la applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.
4. Ciascuna Parte contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa far sapere che essa considera la ratifica, l'accettazione o l'adesione come comportante l'obbligo, in conformità con il diritto internazionale, di adottare nella legislazione interna i provvedimenti necessari all'applicazione della presente Convenzione.
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