ConvenzioneTitolo V

Art. 33

In vigore dal 21 ago 1977
. 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di tempo. 2. Ciascuna Parte contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-33

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