Art. 3

In vigore dal 21 ago 1977
Ai sensi e per gli effetti di cui all', paragrafo 1, della predetta convenzione, lo Stato italiano non invierà agli Stati contraenti la richiesta di procedimento, nelle sottonotate ipotesi: a) se la persona offesa residente in Italia si sia costituita parte civile e tale costituzione non sia stata revocata; b) se ricorra uno dei casi di connessione previsti dall'articolo 45 del vigente codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, semprechè non si possa formulare richiesta di procedimento per tutti i reati e per tutti gli imputati; c) se, trattandosi di reato punibile con la sola pena pecuniaria, risulti che l'imputato abbia in Italia beni che costituiscano sufficiente garanzia per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 189 del vigente codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; d) se l'autorità giudiziaria competente abbia già adottato il provvedimento che definisca il primo grado di giudizio.
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