Art. 5

In vigore dal 21 ago 1977
Ai sensi e per gli effetti di cui all', paragrafo 3, della predetta convenzione, lo Stato italiano darà corso alle richieste di esecuzione di pene pecuniarie, inflitte in contumacia, a seguito di procedimento giudiziario o amministrativo se risulti: 1) che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio e sia stato rappresentato o assistito da un difensore; 2) che la decisione sia divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato richiedente; 3) che la medesima non contenga disposizioni contrarie a disposizioni di legge o ai principi generali del nostro ordinamento giuridico. Lo Stato italiano non darà in ogni caso corso alle richieste di esecuzione nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b), (c), del paragrafo 2 dell' della convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-rd-5

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