Art. 8

In vigore dal 21 ago 1977
Ai sensi e per gli effetti di cui all', paragrafo 1, della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia controllerà se le richieste dirette agli altri Stati contraenti o da questi provenienti, siano state formulate a norma dell' della convenzione e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-rd-8

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