Convenzione›Titolo IV
Art. 14
In vigore dal 21 ago 1977
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1. Le richieste previste dall' della presente Convenzione verranno formulate per iscritto.
2. Alla richiesta di procedimento verranno allegati l'originale e una copia autenticata di tutti i processi verbali, diagrammi, fotografie ed ogni altro documento che si riferisca all'infrazione, nonché una copia delle disposizioni di legge applicabili nella fattispecie nello Stato d'infrazione. Verranno allegate anche le copie del certificato penale, delle disposizioni di legge relative alla prescrizione, degli atti che l'hanno interrotta nonché l'indicazione dei fatti interruttivi.
3. Alla richiesta di esecuzione verranno allegati l'originale o una copia autentica della decisione il cui carattere esecutorio sarà certificato nelle forme prescritte dalla legislazione dello Stato d'infrazione. Se la decisione di esecuzione ne sostituisce un'altra senza ripetere l'esposizione dei fatti, verrà allegata una copia autentica della decisione che contiene tale disposizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-14