Convenzione›Titolo IV
Art. 17
In vigore dal 21 ago 1977
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Le Parti contraenti estenderanno la mutua assistenza giudiziaria che forniscono in materia penale ai provvedimenti necessari all'esecuzione della presente Convenzione, in particolare alla trasmissione degli atti stabiliti dall'autorità amministrativa e alle notifiche d'ingiunzione di pagamento, provvedimento quest'ultimo che non è considerato come un provvedimento d'esecuzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-17