Convenzione›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 21 ago 1977
.
Lo Stato d'infrazione non potrà più procedere ad alcuna misura di esecuzione richiesta, a meno che lo Stato di residenza non gli abbia notificato un rifiuto o una impossibilità di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-13