ConvenzioneTitolo III

Art. 13

In vigore dal 21 ago 1977
. Lo Stato d'infrazione non potrà più procedere ad alcuna misura di esecuzione richiesta, a meno che lo Stato di residenza non gli abbia notificato un rifiuto o una impossibilità di esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-13

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