Art. 6

In vigore dal 21 ago 1977
Ai sensi e per gli effetti di cui all' della predetta convenzione, le pene pecuniarie saranno assimilate ai fini del primo comma dell'articolo 136 del vigente codice penale, alla multa e all'ammenda secondo che l'infrazione, per cui è stata pronunciata condanna nello Stato richiedente, costituisca, nello Stato italiano, delitto o contravvenzione.
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