Art. 9

In vigore dal 21 ago 1977
Ai sensi e per gli effetti di cui agli della predetta convenzione, il condannato al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese processuali, espresse in valuta di uno degli Stati contraenti, potrà pagare l'ammontare della pena pecuniaria o delle spese processuali in valuta italiana al corso del cambio del giorno in cui la richiesta di esecuzione o di recupero delle spese processuali è pervenuta al Ministero di grazia e giustizia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-rd-9

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