Convenzione›Titolo V
Art. 26
In vigore dal 21 ago 1977
.
La presente Convenzione non limita la competenza dello Stato di residenza in materia di procedimento o di esecuzione che la sua legislazione interna gli conferisce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-26