ConvenzioneTitolo V

Art. 25

In vigore dal 21 ago 1977
. 1. L'allegato I alla presente Convenzione denominato "Fondo comune di infrazioni stradali" è parte integrante della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte contraente potrà, in qualunque momento, con una notifica inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, indicare le infrazioni in materia di circolazione stradale non previste nell'Allegato I, e che essa desidera sottoporre all'applicazione della presente Convenzione, o quelle previste nell'Allegato I che essa desidera escludere da tale applicazione nei suoi rapporti con le altre Parti contraenti. 3. Qualora una Parte Contraente aggiunga nuove infrazioni alla lista contenuta nell'Allegato I alla presente Convenzione, le altre Parti contraenti notificheranno, se del caso, la loro accettazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale aggiunta sarà loro opponibile tre mesi dopo detta notifica. 2. Qualora una Parte contraente ritiri delle infrazioni che figurano nella lista contenuta nell'Allegato I alla presente Convenzione, la notifica prevista al paragrafo 2 del presente articolo avrà effetto, se viene presentata al momento della firma della Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione; se viene presentata successivamente, tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. Qualsiasi Parte contraente potrà reclamare la reciprocità. 5. Una Parte contraente potrà dichiarare che la sua legislazione interna l'obbliga a sottoporre all'approvazione dei suoi organi legislativi la notifica prevista nei paragrafi 2 e 3. In questo caso, l'aggiunta alla lista prevista dall'Allegato I avrà effetto, per quanto riguarda tale Parte, soltanto quando essa avrà informato il Segretario generale del Consiglio d'Europa di aver ottenuto tale approvazione.
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