Convenzione›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 21 ago 1977
.
Le spese di procedimento o di esecuzione sostenute nello Stato di residenza non verranno rimborsate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-23