Convenzione›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 21 ago 1977
.
Le autorità dello Stato di residenza avranno la competenza di iniziare un procedimento, su richiesta dello Stato d'infrazione, per le infrazioni stradali commesse sul territorio di tale Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-3