Convenzione›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 21 ago 1977
.
Le autorità competenti dello Stato di residenza esamineranno la richiesta di procedimento che sarà stata loro inviata in applicazione degli . Essi stabiliranno, in conformità alla loro legislazione, il seguito da dare a tale richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-4