ConvenzioneTitolo II

Art. 4

In vigore dal 21 ago 1977
. Le autorità competenti dello Stato di residenza esamineranno la richiesta di procedimento che sarà stata loro inviata in applicazione degli . Essi stabiliranno, in conformità alla loro legislazione, il seguito da dare a tale richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo