Accordo
Art. VII
aggiuntivo all'art. 10 della Convenzione
In vigore dal 14 set 1977
Articolo VII
(aggiuntivo all'art. 10 della Convenzione)
L'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione non ricorrono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-vii