Accordo

Art. VII

aggiuntivo all'art. 10 della Convenzione

In vigore dal 14 set 1977
Articolo VII (aggiuntivo all'art. 10 della Convenzione) L'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione non ricorrono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-vii

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