Accordo

Art. XII

aggiuntivo all'art. 21 della Convenzione

In vigore dal 14 set 1977
1. In base ad una domanda trasmessa da uno dei due Stati contraenti ai termini dell'articolo 21 della Convenzione le autorità competenti dell'altro Stato contraente esamineranno se una persona sia perseguibile penalmente a norma del proprio ordinamento. 2. Qualora, ai fini della valutazione dei fatti ai sensi del paragrafo 1, occorra tenere presenti le norme sulla circolazione stradale, si tiene conto di quelle di tali norme vigenti nel luogo in cui il fatto è avvenuto. 3. La querela necessaria secondo l'ordinamento dei due Stati, e sporta in tempo utile dalla parte offesa dinanzi ad un'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, avrà effetto anche nell'altro Stato. Se la querela è necessaria soltanto secondo l'ordinamento dello Stato richiesto, i termini per proporla, secondo la legge di questo ultimo, decorrono dalla data in cui la domanda, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è pervenuta all'autorità giudiziaria di detto Stato competente per il procedimento penale. La querela è validamente presentata ad un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente anche nel caso in cui, secondo l'ordinamento di quest'ultimo, essa non sia richiesta per dare luogo al procedimento penale. Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche per quanto concerne l'eventuale autorizzazione a procedere della parte offesa. 4. La domanda deve essere accompagnata: a) dagli atti o dalla parte degli atti pertinente in originale o in copia conforme, nonché da eventuali mezzi di prova; b) da una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto secondo il diritto vigente nel luogo in cui il reato è stato commesso. 5. Lo Stato richiesto informerà al più presto possibile lo Stato richiedente dell'esito della richiesta e trasmetterà nel contempo l'originale o la copia conforme della decisione definitiva eventualmente emessa. Esaurito il procedimento, gli oggetti ed atti trasmessi saranno restituiti senza indugio, salvo rinuncia. 6. Se nello Stato richiesto è stato promosso un procedimento penale, le autorità dello Stato richiedente si asterranno dal perseguire ulteriormente il colpevole o dal sottoporlo ad esecuzione della pena per lo stesso fatto: a) se l'imputato è stato irrevocabilmente assolto per ragioni non procedurali; b) se la pena inflitta o la misura di sicurezza detentiva ordinata è stata eseguita, condonata o prescritta; c) per il periodo in cui l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva è stata sospesa in tutto o in parte. 7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione e del presente articolo non saranno rimborsate.
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