Accordo
Art. XI
aggiuntivo all'art. 16 della Convenzione
In vigore dal 14 set 1977
Articolo XI
(aggiuntivo all'art. 16 della Convenzione)
Le richieste e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente, e di essi non si richiede traduzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-xi