Accordo
Art. VI
aggiuntivo all'art. 7 della Convenzione
In vigore dal 14 set 1977
Articolo VI
(aggiuntivo all'art. 7 della Convenzione)
I documenti processuali e le decisioni giudiziarie possono essere notificati soltanto per le vie previste dall'articolo 7 della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-vi