Accordo

Art. VI

aggiuntivo all'art. 7 della Convenzione

In vigore dal 14 set 1977
Articolo VI (aggiuntivo all'art. 7 della Convenzione) I documenti processuali e le decisioni giudiziarie possono essere notificati soltanto per le vie previste dall'articolo 7 della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-vi

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