Accordo
Art. III
aggiuntivo all'art. 3 della Convenzione
In vigore dal 14 set 1977
Articolo III
(aggiuntivo all'art. 3 della Convenzione)
1. Gli oggetti saranno consegnati anche senza la produzione di una ordinanza di sequestro emessa dall'Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, purchè dalla richiesta del giudice di tale Stato risulti che esistono le condizioni necessarie per il sequestro secondo l'ordinamento dello Stato richiedente.
2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o dello Stato richiesto sugli oggetti da consegnare a norma dell'articolo 3 della Convenzione o del presente Accordo.
3. Oltre gli oggetti di cui all'articolo 3 della Convenzione, saranno consegnati anche gli oggetti frutto del reato nonché del ricavato dell'eventuale alienazione di tali oggetti, sempre che non ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) gli oggetti siano necessari nello Stato richiesto, come mezzi di prova per un procedimento pendente presso una Autorità giudiziaria o amministrativa;
b) gli oggetti siano soggetti, nello Stato richiesto, alla
confisca o a ritenzione definitiva; oppure
c) siano fatti valere diritti di terzi su di essi.
4. Per la richiesta di cui al paragrafo 3 non è necessaria una ordinanza di sequestro del giudice.
5. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'autorità giudiziaria e di cui rinuncia alla restituzione, non farà valere nè pegno doganale nè altra garanzia reale prevista dalle leggi tributarie e doganali, a meno che il proprietario degli oggetti danneggiato dal reato sia debitore personale del tributo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-iii