Accordo
Art. IV
aggiuntivo all'art. 4 della Convenzione
In vigore dal 14 set 1977
Articolo IV
(aggiuntivo all'art. 4 della Convenzione)
1. Ai rappresentanti delle competenti Autorità giudiziarie, alle parti nel procedimento penale ed ai loro rappresentanti e difensori sarà consentito, su domanda, di assistere all'espletamento degli atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto. Le persone autorizzate ad assistere all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria possono proporre domande o misure supplettive attinenti agli atti stessi.
2. L'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 1 da parte di rappresentanti di autorità italiane nella Repubblica d'Austria è subordinato al consenso del Ministro Federale della Giustizia; analogamente l'espletamento delle funzioni stesse da parte di rappresentanti di autorità austriache nella Repubblica italiana è subordinato al consenso del Ministro di Grazia e Giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-iv