Accordo

Art. I

aggiuntivo all'art. 1 della Convenzione

In vigore dal 14 set 1977
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE Il Presidente della Repubblica italiana e Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria animati dal desiderio di completare la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 - in prosieguo chiamata Convenzione - nei rapporti tra i due Stati e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto di stipulare un accordo, ed a tal fine hanno nominato loro plenipotenziari il Presidente della Repubblica italiana il Senatore Giuseppe MEDICI, Ministro degli Affari Esteri; il Presidente federale della Repubblica d'Austria il Dott. Rudolf KIRCHSCHLÄGER, Ministro Federale degli Affari esteri. I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo I (aggiuntivo all' della Convenzione) L'assistenza giudiziaria sarà prestata anche: a) in questioni attinenti alla sospensione della pena, alla interruzione della pena e alla sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza; b) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita, per altri provvedimenti penali ingiusti o per ingiusta condanna; c) in materia di grazia; d) mediante la notificazione di provvedimenti e mandati relativi all'esecuzione della pena nonché delle decisioni relative a spese procedurali.
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