Accordo
Art. I
aggiuntivo all'art. 1 della Convenzione
In vigore dal 14 set 1977
ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE
Il Presidente della Repubblica italiana
e
Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria
animati dal desiderio di completare la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 - in prosieguo chiamata Convenzione - nei rapporti tra i due Stati e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto di stipulare un accordo, ed a tal fine hanno nominato loro plenipotenziari
il Presidente della Repubblica italiana
il Senatore Giuseppe MEDICI, Ministro degli Affari Esteri;
il Presidente federale della Repubblica d'Austria
il Dott. Rudolf KIRCHSCHLÄGER, Ministro Federale degli Affari esteri.
I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
(aggiuntivo all' della Convenzione)
L'assistenza giudiziaria sarà prestata anche:
a) in questioni attinenti alla sospensione della pena, alla interruzione della pena e alla sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza;
b) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita, per altri provvedimenti penali ingiusti o per ingiusta condanna;
c) in materia di grazia;
d) mediante la notificazione di provvedimenti e mandati relativi all'esecuzione della pena nonché delle decisioni relative a spese procedurali.
Storico versioni
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