Art. 1
In vigore dal 14 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973:
a) accordo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957;
b) accordo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
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