Art. 2
In vigore dal 14 set 1977
Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente agli articoli XV e XVI degli accordi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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