Accordo
Art. XIV
aggiuntivo all'art. 29 della Convenzione
In vigore dal 14 set 1977
Articolo XIV
(aggiuntivo all'art. 29 della Convenzione)
Se uno dei due Stati contraenti denuncia la Convenzione, quest'ultima rimarrà in vigore tra di essi per un termine ulteriore di due anni. Detto termine inizierà a decorrere dalla fine del sesto mese successivo al deposito della notifica della denuncia presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, a meno che uno dei due Stati contraenti informi l'altro per iscritto in via diplomatica, sei mesi prima della scadenza del termine, che non acconsentirà ad una ulteriore proroga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-xiv