Accordo

Art. XVI

In vigore dal 14 set 1977
Articolo XVI 1. Il presente Accordo sarà ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Roma. 2. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto per via diplomatica in qualsiasi momento; esso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cesserà di essere in vigore anche senza apposita denuncia alla data in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non avrà più effetto tra i due Stati contraenti del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli. FATTO a Vienna il 20 febbraio 1973 in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facendo egualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria GIUSEPPE MEDICI RUDOLF KIRCHSCHLAGER Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI
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