Accordo

Art. II

aggiuntivo all'art. 2 della Convenzione

In vigore dal 14 set 1977
Articolo II (aggiuntivo all' della Convenzione) 1. L'assistenza giudiziaria sarà prestata, alle condizioni previste dalla Convenzione e dal presente Accordo, anche per i procedimenti relativi ad infrazioni in violazione di norme doganali, d'imposte di consumo e sui monopoli, considerati reati dallo Stato richiesto. 2. Le norme degli Stati contraenti che prevedano l'obbligo di segretezza in materia fiscale non ostano alla prestazione dell'assistenza giudiziaria sulla base delle disposizioni del presente articolo. Circostanze o fatti che vengano conosciuti in relazione ad una domanda di assistenza giudiziaria devono essere considerati riservati ed utilizzati solo per gli scopi per cui è stata richiesta l'assistenza giudiziaria.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-ii

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