Accordo
Art. V
aggiuntivo all'art. 6 della Convenzione
In vigore dal 14 set 1977
Articolo V
(aggiuntivo all'art. 6 della Convenzione)
Non è ammessa la rinuncia alla restituzione dei mezzi di prova e dei documenti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, qualora terzi, che vantino diritti sugli stessi, non vi acconsentano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-v