Accordo

Art. V

aggiuntivo all'art. 6 della Convenzione

In vigore dal 14 set 1977
Articolo V (aggiuntivo all'art. 6 della Convenzione) Non è ammessa la rinuncia alla restituzione dei mezzi di prova e dei documenti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, qualora terzi, che vantino diritti sugli stessi, non vi acconsentano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;628#art-a-v

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo