Art. 8

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".
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