Art. 8
LEGGE 13 aprile 1977, n. 114
In vigore dal 17 apr 1977
L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;114#art-8