Art. 15

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
Nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma: "I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".
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