Art. 15
LEGGE 13 aprile 1977, n. 114
In vigore dal 17 apr 1977
Nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma:
"I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;114#art-15