Art. 15 · LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Art. 15

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
Nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma: "I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".
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