Art. 19

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi . Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.
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