Art. 23
LEGGE 13 aprile 1977, n. 114
In vigore dal 17 apr 1977
Le disposizioni degli articoli da 2 a 8, e degli hanno effetto dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno
1977.
Le disposizioni degli hanno effetto dal 1° gennaio 1974.
Le disposizioni degli hanno effetto dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.
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