Art. 27

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
All'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, è aggiunto il seguente comma: "Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille".
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