Art. 3

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente: "L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli ".
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