Art. 3
LEGGE 13 aprile 1977, n. 114
In vigore dal 17 apr 1977
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:
"L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;114#art-3