Art. 12

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola "ancorchè" sono aggiunte le parole: "non esercitate abitualmente ovvero siano". Al medesimo è aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi".
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