Art. 9

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
All' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "I soggetti esonerati ai sensi dell' del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli e seguenti nonchè le società semplici e le società ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto".
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