Art. 7
LEGGE 13 aprile 1977, n. 114
In vigore dal 17 apr 1977
Nell', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell', redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597".
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