Art. 6
LEGGE 13 aprile 1977, n. 114
In vigore dal 17 apr 1977
L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:
" - Detrazioni soggettive dall'imposta. - Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.
Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:
1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;
2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:
lire 7.000 per un figlio;
lire 15.000 per due figli;
lire 23.000 per tre figli;
lire 32.000 per quattro figli;
lire 50.000 per cinque figli;
lire 70.000 per sei figli;
lire 100.000 per sette figli;
lire 150.000 per otto figli;
lire 72.000 per ogni altro figlio.
La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia.
In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essi è ridotta di lire quattordicimila;
3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente n. 2), che non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste".
Sono abrogate le disposizioni dell', lettere b) e c), della legge 2 dicembre 1975, n. 576.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;114#art-6