Art. 4
LEGGE 13 aprile 1977, n. 114
In vigore dal 17 apr 1977
Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è inserito il seguente:
" - Coniugi e figli minori. - Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli e seguenti:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare".
Storico versioni
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