Art. 18

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell', lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare entro il 30 aprile 1977, al proprio datore di lavoro ed agli altri soggetti indicati nell' dello stesso decreto, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell', commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l' della presente legge. Ai rimborsi ed ai recuperi, i cui importi devono risultare dai certificati previsti dall', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1977, derivanti dalle detrazioni spettanti, provvedono i datori di lavoro e i soggetti indicati nell' dello stesso decreto, nel corso dell'anno anzidetto, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 1977. I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente a partire dal 1° gennaio 1977 dovranno procedere all'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con il precedente , non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo, computando in tale occasione anche eventuali detrazioni spettanti a norma del comma precedente.
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