Art. 12
LEGGE 13 aprile 1977, n. 114
In vigore dal 17 apr 1977
Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola "ancorchè" sono aggiunte le parole: "non esercitate abitualmente ovvero siano".
Al medesimo è aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;114#art-12