Art. 12 · LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Art. 12

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola "ancorchè" sono aggiunte le parole: "non esercitate abitualmente ovvero siano". Al medesimo è aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi".
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