Art. 24

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 9 dic 1998
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 403 . Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114#art-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo