Convenzione
Art. 23
In vigore dal 28 mag 1977
Il Comitato del patrimonio mondiale può ugualmente fornire assistenza internazionale ai centri nazionali o regionali per la formazione di specialisti a tutti i livelli nel campo dell'identificazione, della tutela, della conservazione, del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-23