Convenzione

Art. 25

In vigore dal 28 mag 1977
Il finanziamento dei lavori necessari deve, in linea di principio, incombere solo parzialmente sulla comunità internazionale. La partecipazione finanziaria dello Stato che beneficia dell'assistenza internazionale devo costituire una parte sostanziale delle risorse destinate a ciascun programma o progetto a meno che le proprie risorse non glielo consentano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo