Convenzione

Art. 19

In vigore dal 28 mag 1977
Ogni Stato parte della presente Convenzione può chiedere l'assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul proprio territorio. Esso dovrà presentare insieme alla propria domanda gli elementi di informazione e la documentazione, prevista all'articolo 21, di cui dispone e che sono necessari al Comitato per prendere una decisione.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-19

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