Convenzione
Art. 14
In vigore dal 28 mag 1977
1. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da un Segretario nominato dal Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
2. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, utilizzando il più possibile i servizi del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN) nei campi di loro competenza e delle rispettive possibilità, prepara la documentazione del Comitato, l'ordine del giorno delle sue riunioni e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-14